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LAVORO

Cassazione: lavoratore in malattia va a trovare mamma malata. L'assenza è giustificata


Il lavoratore in malattia che non viene trovato in casa al momento della visita fiscale, può essere giustificato dal fatto di essersi recato a trovare lamamma malata. Esistono infatti esigenze di solidarietà evicinanza familiare che legittimano la non reperibilitàfiscale. Parola di Cassazione. La Corte spiega che tali esigenze di "solidarieta' e di vicinanza familiare" sono senz'altro meritevoli di tutela "nell'ambito dei rapporti etico sociali garantiti dalla Costituzione". Piazza Cavour (sentenza 5718/2010) ha così respinto un ricorso dell'INPS che non voleva invece riconoscere l'indennita' di malattia per il fatto che il lavoratore, essendo in malattia, avrebbe dovuto farsi trovare in casa. Sta di fatto che il lavoratore si era dovuto recare a fare visita alla madre ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione a seguito di un intervento cardiochirurgico. Era però rimasto intrappolato nel traffico e non era rientrato in tempo per la visita fiscale.


Il rifiuto di effettuare la sostituzione del collega assente, in violazione dell'obbligo di sostituzione previsto dal contratto collettivo, non è astensione dal lavoro straordinario, né astensione per un orario delimitato e predefinito, ma è rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute, legittimamente richiedibili al lavoratore; non costituisce inoltre esercizio del diritto disciopero, con la conseguenza che deve escludersi l'antisindacalità della scelta datoriale di applicare una sanzione disciplinare. E' quanto affermato dalla Sezione lavoro della Cassazione civile con la sentenza n. 548 del 12 gennaio 2011, sottolineando che "ci si colloca al di fuori del diritto di sciopero quando il rifiuto di rendere la prestazione per una data unità di tempo non sia integrale, ma riguardi solo uno o più tra i compiti che il lavoratore è tenuto a svolgere. E' il caso del c.d. sciopero delle mansioni, comportamento costantemente ritenuto dalla giurisprudenza estraneo al concetto di sciopero e pertanto illegittimo". Nel caso preso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto la situazione assimilabile a quella del c.d. sciopero della mansioni perché, all'interno del complesso di attività che il lavoratore è tenuto a svolgere, l'omissione concerne uno specifico di tali obblighi. In conclusione i giudici di legittimità affermano che la sanzionedisciplinare inflitta al lavoratore non è illegittima e il comportamento datoriale non è antisindacale.

Il datore di lavoro costringe i lavoratori ad accettare trattamenti retributivi non adeguati alle prestazioni? E’ estorsione 
21/01/11 - L.S. 
Integra il delitto di estorsionela condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, adaccettare la corresponsione ditrattamenti retributivi deteriorie non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi". E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 1284 del 18 gennaio 2011; con la pronuncia la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un datore di lavoro che riteneva non ravvisabili gli estremi del reato di estorsione mancando, a suo dire, l'elemento materiale della minaccia e, quindi, lo stato di soggezione delle parti offese. La Suprema Corte, ritenendo corretta ed adeguata la decisione dei giudici di merito, precisa che "la Corte territoriale non solo ha ben chiarito in punto di fatto che il contegno e le espressioni reiteratamente adoperate avevano un'indubbia e specifica valenza intimidatoria e coartativa, ma ha anche ribattuto all'obiezione secondo la quale le lavoratrici non potevano sentirsi minacciate atteso che si erano rivolte al giudice del lavoro ed al sindacato, osservando correttamente che 'per configurarsi il reato di estorsione è sufficiente che la minaccia sia tale da incutere una coercizione dell'altrui volontà ed a nulla rileva che si verifichi un'effettiva intimidazione del soggetto passivo' […] sicché diventa del tutto irrilevante che le parti offese, in seguito, si siano rivolte al giudice del lavoro per ottenere le proprie spettanze."
(Data: 21/01/2011 - Autore: L.S.)

Promulgata la Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)

Dopo un iter travagliato, è stata definitivamente promulgata la Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione  femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

NUOVE REGOLE PER MIGLIORARE L'ECONOMIA

Nuove regole per migliorare il lavoro e la nostra societa civile:
-la riduzione dell' irap a tutte le aziende che assumono a tempo indeterminato
-nuovo tipo di contratto :
prima fase sei mesi .seconda fase inserimento di 36 mesi ,terza fase assunzione a tempo pieno
1)indennità' di malattia a piccoli commercianti che non superano i 60 giorni annuali di malattia o infortunio
2)contratti in base alla produttività e retribuzioni a secondo l'effecianza dell' operatore (partendo dalla paga base minima per tutti 1100 euro)

-finanziamenti ad aziende solide che investono nell'innovazione ,nei giovani e nel mercato del lavoro.

Legge 300 del 20maggio 1970:Art 18

La legge 300 del 20 maggio del 1970 e' lo statuto dei lavoratori perche sono delle norme che regolano la liberta sindacale e la dignita' del lavoratore.
L'  articolo 18 della legge 300 :

 

 

 

 

Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile.
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

IL CENTRO DESTRA PROVO' A MODIFICARE L'ARTICOLO 18 GIA NELLA LEGISLATURA PRE PRODI DEL 2006, E VOLEVA DARE AL VIA AI LICENZIAMENTI SENZA GIUSTA CAUSA PERCHE SECONDO LA TEORIA LIBERISTA DI SILVIO BERLUSCONI E DEL PDL NON E' GIUSTO CHE UN' AZIENDA SPOSI (TERMINE USATO DAL PREMIER NEI COMIZI) UN LAVORATORE, IL TENTATIVO NON RIUSCI ,NEL 2010 RITORNANO ALL' ATTACCO PROPONENDO UNA LEGGE CHE RAGGIRI L' ARTICOLO 18 CIOE' UNA CLUSOLA CHE SU ACCORDO TRA LE PARTI (PROPONENTE E COLUI CHE ACCETTA)POSSONO DECIDERE DI SCEGLIERE CHE IN CASI DI CONTROVERSIE POSSONO APPELLARSI AD UN ARBITRO  NON AD UN GIUDICE. Ovviamente i neo assunti pur di lavorare accetteranno la clausola che gli verra' imposta dal datore di lavoro .

 

IL DUALISMO DEL MERCATO DEL LAVORO

I contratti che regolano il mercato del lavoro sono molti e tra questi vi sono il tipico contratto a tempo indeterminato ,il cfl i part time (con minimo 10 ore ), la legge biagi :contratti a progetto ,intermittente, a chiamata,di collaborazione occasionale,ecc.,poi ci sono altri contratti atipici come il contratto interinale a tre mesi con proroghe continue.
Nel  nostro mercato del lavoro c'e' un crescente dualismo tra i contratti a tempo indeterminato e quelli a termine, per regolare e migliorare la società civile e' necessario abbattere il dualismo e creare un nuovo tipo di contrattazione che porta a più meritocrazia e crescita economica.

 tratto da st cataldi

 
   
 
 
 
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